Il TAR Milano precisa che l’art. 44, comma 3, c.p.a. prevede che la costituzione degli intimati possa sanare la nullità della notificazione, ma sono fatti salvi i “diritti acquisiti anteriormente alla comparizione” e tale formula deve essere intesa nel senso che la costituzione in giudizio non vale a sanare le decadenze già maturate, compresa la scadenza del termine di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1367 del 28 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.