Il TAR Milano precisa che la pretesa risarcitoria derivante dall’incolpevole affidamento del privato su un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, poi annullato (in autotutela o in sede giurisdizionale) concerne una controversia nella quale non viene contestato l’illegittimo esercizio del potere pubblico e la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una lesione della propria integrità patrimoniale, ovvero di una situazione di diritto soggettivo; si rimprovera infatti all’Amministrazione la colpa, consistita nell'aver indotto il privato a sostenere spese nel ragionevole convincimento della legittimità dell'atto.
Tale giudizio, aggiunge il TAR Milano, si incentra quindi sulla violazione del dovere del neminem laedere, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell'agente e della sua attività e la concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi solo qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio.
Per le ragioni che precedono, il TAR Milano declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1407 in data 1 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.