Il TAR Milano respinge un’eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione digitale del medesimo, atteso che, in caso di ricorso sottoscritto mediante firma autografa, anziché mediante firma digitale, così come prescritto dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a., e successivamente notificato a mezzo del servizio postale, l'atto notificato è comunque inequivocabilmente riferibile al difensore munito di apposito mandato laddove rechi la sottoscrizione della procura in calce e delle relazioni di notifica, dovendosi pertanto, in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, escludere la nullità assoluta del ricorso, ex art. 40 c.p.a.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1485 del 12 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.