La Corte di Giustizia UE, con riferimento alla situazione delle reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane di alcuni agglomerati urbani situati nel territorio italiano, ha così statuito:
La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2) Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 30 112 500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza.
3) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 25 milioni.
4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Nella precedente sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10) la Corte aveva statuito che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.

La sentenza della Prima Sezione del 31 maggio 2018 (causa C-251/17) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.