Il TAR Milano conferma che il soggetto che non ha partecipato alla gara, pur avendo la possibilità di farlo in assenza di clausole immediatamente escludenti o, comunque, preclusive della sua partecipazione alla gara, non è legittimato a chiedere l'annullamento del bando, perché la sua posizione rispetto alla riedizione della procedura è di mero fatto e, quindi, insuscettibile di accedere alla tutela giurisdizionale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1258 in data 11 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.