Il TAR Milano, a fronte della eccepita incompetenza del Rup nell’adottare il provvedimento di esclusione da un gara sul rilievo di una discrasia contenuta nell’offerta del concorrente senza l’apporto della commissione, rileva che nelle gare pubbliche, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l’attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal Rup quelle attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, in ragione delle previsioni del codice dei contratti (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) che affidano al Rup lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (nel caso di specie l’attività del Rup si è risolta, secondo il TAR, nel mero rilievo della discrasia contenuta nell’offerta della ricorrente, non richiedendo l’esclusione della stessa alcun apprezzamento discrezionale e, in ogni caso, l’esclusione era stata confermata e, dunque, convalidata, da parte della commissione giudicatrice).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1420 del 5 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.