La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione del ricorso, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali.

La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito della Corte costituzionale al seguente indirizzo.