Secondo il TAR Milano, deve distinguersi l’ipotesi in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, e dunque una violazione sostanziale, da quella in cui si censura meramente la mancata separata indicazione di tali oneri; nel primo caso si produce un’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva “sanatoria” in sede procedimentale si risolverebbe in un’inammissibile modificazione del contenuto dell’offerta economica; di contro, allorquando non viene in rilievo la congruità sostanziale dell’offerta, ma la mera omissione formale, si impone l’utilizzo del soccorso istruttorio che si risolve nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1589 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.