Secondo il TRGA, Sezione di Bolzano, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a un’amministrazione pubblica nel processo amministrativo deve utilizzarsi in via esclusiva, a pena di inammissibilità, l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.

La sentenza del TRGA, Sezione di Bolzano, n. 204 del 13 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si vedano i precedenti post contrassegnati con l'etichetta “notifica ricorso” oppure "p.e.c."