Il TAR Milano precisa che, pur interpretando restrittivamente il disposto di cui all’art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005, che esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali, laddove ci si trovi, in sede di approvazione, al cospetto di una rielaborazione complessiva del piano, discendente dall’introduzione di modifiche non riguardanti la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree, ma riferibili all’intero territorio comunale, risulta necessario procedere ad una ripubblicazione dello stesso al fine di consentire ai soggetti pregiudicati dalle modifiche e anche agli Enti sovraordinati di poter fornire il loro rinnovato apporto procedimentale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1532 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.