Il Consiglio di Stato ritiene ammissibile estendere l’applicabilità del rimedio di cui all’ultimo periodo dell’art. 34, lett. c), c.p.a. (azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto) al procedimento instaurato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo esso strumentale a garantire effettività di tutela, evitando diseconomici rinvii alla fase dell’ottemperanza per addivenire di fatto al medesimo risultato; restano invece precluse le azioni di mero accertamento ovvero le pronunce dichiarative di pretese patrimoniali, nonché quelle specificatamente previste dal codice in materia di accesso agli atti amministrativi  e per conseguire il risarcimento del danno.

Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 1517 dell’11 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.