Il TAR Toscana dichiara la nullità della notificazione dei motivi aggiunti che la società ricorrente ha eseguito nei confronti dei controinteressati e del resistente presso la segreteria del T.A.R., anziché agli indirizzi P.E.C. dei difensori e ciò vale anche per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio volontariamente presso la segreteria dell’ufficio giudiziario.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 925 del 25 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.