A giudizio del TAR Milano, non si può ritenere che i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di azione sul silenzio a fronte di istanza di esercizio del potere di autotutela non valgano nel caso di sollecito ad esercitare il potere di autotutela nei confronti di provvedimenti con cui è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di produzione di biogas, evidenziando l’assenza della (ritenuta) necessaria valutazione di impatto ambientale, in ragione del fatto che la VIA è imposta dalla normativa comunitaria e che, quindi, la p.a. dovrebbe necessariamente attivarsi al fine di evitare l’instaurazione di una eventuale procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano: l’obbligo per la p.a. di attivarsi al fine di rimuovere le situazioni di contrasto con la normativa comunitaria non comporta l’obbligo di dare riscontro alle istanze di esercizio del potere di autotutela, e ciò neppure se tali istanze facciano valere la violazione del diritto comunitario.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1473 del 11 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.