Il Consiglio di Stato ritiene che le istanze di riproposizione (anche in termini ampliativi) dell’istanza cautelare per allegati “mutamenti nelle circostanze” in tesi sopravvenuti alla decisione da parte del Consiglio di Stato di un appello cautelare debbano comunque proporsi davanti al giudice competente per il merito e presso cui pende la causa, ossia il TAR, salva l’ordinaria facoltà di impugnazione della relativa decisione ai sensi dell’art. 62 c.p.a.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2587 dell’8 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.