Il TAR Napoli, preso atto che in caso di notifica a indirizzo p.e.c. differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia si è fatta applicazione dell’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1653/2018; T.A.R. Molise, n. 420/2017), considera tale soluzione condivisibile, in ragione dell’operatività relativamente recente delle norme del processo amministrativo telematico, della circostanza che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ottemperato all’obbligo - loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 - di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo p.e.c. valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, tenuto anche conto della particolare situazione di cui si controverte, poiché la parte istante ha fatto affidamento sulla validità dell’indirizzo p.e.c. tratto dal sito internet della Amministrazione resistente.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 3639 in data 1 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento veda anche il precedente post relativo alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1251 del 10 maggio 2018.