Il TAR Milano aderisce alla giurisprudenza (C.g.a. 12 aprile 2018, n. 216) secondo la quale nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico – è stata effettuata a un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA e non con le tradizionali modalità cartacee.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1251 del 10 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.