Secondo il TAR Milano, la misura del contributo di costruzione può essere successivamente rideterminata nel caso di errore di calcolo rispetto al contributo dovuto in base alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al tempo del rilascio del titolo, purché entro l’ordinario termine di prescrizione decennale del credito; la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) e il relativo dies a quo è da individuare nella data di rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire ovvero dalla presentazione della denuncia di inizio attività, in quanto da quel momento sono noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo.
Aggiunge il TAR Milano che tali considerazioni devono reputarsi estensibili anche alla c.d. monetizzazione di standard, in quanto – nonostante la diversa natura di tale pretesa rispetto a quella concernente il contributo di costruzione – deve ritenersi che il relativo credito sia comunque soggetto al termine di prescrizione decennale dal rilascio del titolo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1197 del 3 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.