Il TAR Milano precisa che il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche riguarda i casi di aggiunta o sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelli di semplice recesso di una delle imprese del raggruppamento, laddove l'Amministrazione abbia già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa, o delle altre imprese componenti il raggruppamento; pertanto, va ammesso alla stipula del contratto un raggruppamento temporaneo di imprese che abbia espulso dallo stesso una delle mandanti, a causa della dichiarazione di fallimento, senza darsi luogo alla sua sostituzione, ma solo alla sua esclusione, non incidendo detta modifica sul possesso dei requisiti soggettivi in capo al raggruppamento stesso.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1224 del 7 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.