Il TAR Milano osserva che, come prevede ora l'art. 45 della l.r. n. 12/2005 (e l'art. 16 del d.p.r. n. 380/01), lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non configura un diritto dell'operatore, ma una mera possibilità, per la quale occorre sempre il consenso e l'autorizzazione dell'amministrazione; l’ammissione allo scomputo costituisce, infatti, l’oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che può optare per un diverso assetto di rapporti da essa reputato maggiormente servente l'interesse pubblico e la collettività di riferimento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 954 del 10 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.