Secondo il Consiglio di Stato, non risulta rilevante che l’avviso di perenzione quinquennale, correttamente spedito dalla segreteria alla p.e.c. del difensore del ricorrente e risultato ricevuto dalla predetta casella, sia pervenuto nella casella SPAM del difensore di parte ricorrente, poiché tale casella rientra comunque nella sfera di vigilanza del ricevente; e non sussistono nemmeno i presupposti della eccezionalità della situazione e della non imputabilità assoluta e oggettiva del fatto impeditivo al ricorrente per la concessione dell’errore scusabile ai fini della rimessione in termini, quest’ultimo essendo un istituto con carattere eccezionale che si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali (ivi incluso quello entro il quale è necessario, per evitare la perenzione, presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi ultraquinquennali), con la conseguenza che la disposizione che lo ha codificato (art. 37 c.p.a.) deve ritenersi di stretta interpretazione anche per non inficiare il principio, quantomeno di pari dignità rispetto all'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, della parità delle parti relativamente all'osservanza dei termini processuali perentori.

L'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2683 del 7 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.