Secondo il TAR Milano, per stabilire se un edificio possa essere considerato unifamiliare - e fruire dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione ex art. 17, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 in caso di ampliamento non superiore al 20% - occorre aver riguardo alle sue caratteristiche strutturali e funzionali verificando se esso sia nel concreto destinato ad ospitare uno o più nuclei familiari e non alle disposizioni normative funzionali alla determinazione teorica della popolazione complessivamente insediata od insediabile nell’ambito del territorio comunale; determinazione a sua volta finalizzata alla quantificazione, in sede di elaborazione dei piani urbanistici, della superficie complessiva da destinare a servizi pubblici. 

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1000 del 13 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.