Il TAR Milano richiama l’orientamento della giurisprudenza sull’ordinanza contingibile e urgente, secondo cui:
- è espressione di una potestà residuale, extra ordinem, il cui esercizio può essere giustificato solo allorquando ricorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, tali da integrare un attuale e concreto pericolo per gli interessi pubblici normativamente contemplati e insuscettibili di tutela con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento;
- è ontologicamente connotata dai caratteri della provvisorietà e temporaneità, quanto alla efficacia, nonché da quello della proporzionalità, relativamente al quid e al quomodo.
Precisa quindi il TAR Milano che nella fattispecie scrutinata (ordinanza che ha disposto, per ragioni di inquinamento acustico, l’anticipazione alle ore 22:00, invece delle ore 2:00, dell’orario di chiusura del locale in cui la società ricorrente svolgeva l’attività di somministrazione di alimenti e bevande), la mancanza di un dies ad quem entro cui concludere il termine di efficacia dell’ordinanza impugnata vizia ex se l’azione amministrativa, conducendo all’annullamento del provvedimento impugnato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1295 del 17 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.