Il Consiglio di Stato precisa che il limite dell’apertura delle offerte assume nelle gare pubbliche una latitudine molto ampia, preclusiva della fissazione di inediti criteri di giudizio ovvero di modalità di valutazione delle offerte che non siano mera esplicitazione di regole procedurali già fissate: l’ampia portata del divieto è volta ad intercettare l’altrettanto esteso rischio che la regolarità del procedimento valutativo e l'oggettiva imparzialità del risultato possano essere compromessi dalla sola possibilità di conoscenza delle offerte e dalla conformazione delle modalità di valutazione ai caratteri specifici delle offerte conosciute; la ratio della cesura temporale coincidente con l’apertura delle buste contenente le offerte tecniche è dunque quella di evitare che l’acquisita conoscenza delle offerte possa costituire elemento potenzialmente deviante dei giudizi e dell’operato della Commissione, consentendole di plasmare criteri o parametri specificativi adattandoli ai caratteri peculiari delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese.
Aggiunge il Consiglio di Stato che una alterazione di tale tipo non può escludersi che possa realizzarsi anche attraverso una capziosa selezione delle tipologie di prodotti da valutare, poiché anche in tal caso viene in gioco una “modalità” di valutazione, ovvero una scelta che implica il restringimento o la focalizzazione del giudizio su un più selezionato ambito di elementi in gara.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 2258 del 16 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.