Il TAR Milano - investito di un diniego di sanatoria edilizia ex art. 36 D.P.R. 380/2001 per mancato rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’abuso con riferimento al calcolo della cd. ^superficie libera^ - ritiene errata la motivazione del provvedimento che si fondi sulla impossibilità di cessione/compensazione di indici relativi alla superficie libera. Come nel caso della cessione di volumetria tra fondi finitimi, infatti, lo strumento del convenzionamento contiene in sé, in uno con la riduzione della capacità edificatoria del fondo asservito, il conseguente aumento delle aree verdi ivi presenti, come avvenuto nel caso di specie, in cui è stata costituita una servitù di non edificazione, risultando del tutto neutra l'ubicazione degli edifici.

La sentenza 26 aprile 2018 n. 1125 del TAR Lombardia, Milano, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.