Il TAR Milano precisa che l’ipotetica illegittimità della lex specialis di gara non ha efficacia automaticamente caducante e, dunque, non determina l’automatica illegittimità del provvedimento applicativo conclusivo della stessa, come l’esclusione dalla procedura, ma ha mera efficacia viziante per illegittimità derivata; ne consegue che l’atto applicativo, per perdere efficacia, deve essere autonomamente impugnato, appunto deducendo l’illegittimità derivante da quella della lex specialis di gara, restando, altrimenti, pienamente efficace.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1257 in data 11 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.