Il TAR Lazio, pur rilevando l’assenza della sottoscrizione digitale in formato PAdES al momento della notifica dell’atto e dell’iniziale deposito e che la copia notificata ai fini dell’instaurazione del giudizio risulta sottoscritta con firma digitale CAdES, ritiene ammissibile il ricorso e non ravvisa alcuna necessità di procedere a una regolarizzazione, ancorché l’amministrazione non si sia costituita in giudizio.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Prima bis, n. 5912 del 25 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.