Il TAR Milano ribadisce che il vincolo disposto dall’art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904 implica l'inedificabilità assoluta delle aree poste a distanza minore di metri 10 dal piede degli argini e richiama la giurisprudenza, secondo la quale:
- detto vincolo comporta inderogabile inedificabilità ex art. 33 della legge n. 47 del 1985, tale da precludere il rilascio di concessione in sanatoria;
- il vincolo in questione è efficace e cogente sia nel caso in cui il corso d'acqua sia stato coperto da una strada pubblica sia nel caso in cui l'acqua demaniale non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici o collettivi

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1288 del 17 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.