Il TAR Milano, nell’esaminare l’art. 34, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale, qualora nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, ribadisce che per la conversione dell’azione di annullamento in mero accertamento occorre una esplicita istanza di parte; il TAR interpreta quindi l’art. 34, comma 3, c.p.a. nel senso che occorra una espressa “manifestazione” di interesse del ricorrente a fini risarcitori (e non l’oggettivo riscontro di esso da parte del giudice).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1044 del 19 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.