Il TAR Milano precisa che i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco; la natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale; sotto altro ma concorrente profilo si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del Sindaco solo ove l'intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso TUEELL (fattispecie relativa al divieto di transito lungo una strada di accesso ad una cava).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1012 del 13 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.