Il TAR Milano ribadisce che è improcedibile l’impugnazione del provvedimento di esclusione ove il ricorrente abbia omesso di contestare il successivo provvedimento di aggiudicazione, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso avverso l’esclusione non gli consentirebbe di conseguire il bene della vita preteso, perché, per effetto del provvedimento di aggiudicazione non contestato, il bene stesso risulta affidato definitivamente all’aggiudicatario.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1165 del 2 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.