Il TAR Milano, dopo aver ricordato che la Corte di Giustizia UE ha chiarito che gli Stati membri sono obbligati ad eliminare le conseguenze illecite derivanti dall’omessa effettuazione della valutazione ambientale e che, proprio per questa ragione, il diritto dell’Unione non osta a che tale valutazione sia effettuata ex post, purché le norme nazionali che consentono la regolarizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto comunitario o di esimersi dall’applicarle e purché la valutazione postuma tenga conto anche dell’impatto ambientale già intervenuto (Corte di Giustizia UE 26 luglio 2017, cause riunite C-196/16 e C-197/16), ritiene che queste conclusioni, raggiunte in materia di VIA, possono essere estese alla VAS posto che, anche in materia di VIA, il diritto dell’Unione impone l’effettuazione preventiva della procedura di valutazione ambientale (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE) e che, anche per la VIA così come per la VAS, tale soluzione è giustificata dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità tenga conto il prima possibile delle ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1319 del 21 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.