Il TAR Milano, preso atto che la tutela paesaggistica ha ad oggetto la “forma” del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, poiché – secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo, precisa che il dato da prendere in considerazione al fine di stabilire l’idoneità potenziale dell’intervento eseguito in assenza o in difformità dal titolo a causare un pregiudizio nei confronti del valore tutelato consiste nella percepibilità visiva delle opere; ne consegue che la conservazione delle strutture murarie originarie, testimonianti lo stile costruttivo caratteristico dei luoghi, costituisce un aspetto propriamente valutabile sotto il profilo paesaggistico solo laddove tali strutture siano riconoscibili esteriormente come tali; al contrario, la mera conservazione delle murature quale elemento identitario, indipendentemente dalla percepibilità esteriore, potrebbe essere valutata in presenza di un vincolo di tipo culturale, ossia imposto ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1067 del 23 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.