La Corte di Cassazione ribadisce che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite nella fattispecie (rumori fastidiosi e odori sgradevoli provenienti da un depuratore), allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti (con riferimento, in particolare, all'art. 42, comma 2, Cost., che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto), nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 10861 del 7 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di cassazione, Sezione SentenzeWeb.