Il TAR Milano ribadisce che l’attività di noleggio ai fini del diporto non rientra tra le attività di servizio pubblico non di linea e, pertanto, non è sottoposta a contingentamento e non necessita del rilascio di apposita autorizzazione ai sensi della legge 21 del 15 gennaio 1992.
Precisa il TAR Milano che le Autorità Demaniali lacuali, in presenza di una istanza di parte diretta ad ottenere un’area demaniale in concessione, devono osservare la procedura dettata dal Regolamento Regionale della Lombardia n. 9 del 27 ottobre 2015 che impone, tra l’altro, la pubblicazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l’area demaniale oggetto della richiesta, garantendo in tal modo adeguata pubblicità e possibilità per gli eventuali interessati di manifestare interesse per la medesima area.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1113 del 26 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.