Il TAR Milano ribadisce che la disposizione dell’articolo 13, comma 14-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 è chiara nell’attribuire al Consiglio comunale la competenza ad approvare atti di correzione degli errori materiali contenuti nel PGT; laddove venga presentata, da un soggetto interessato, un’istanza diretta effettivamente a ottenere la correzione di un mero errore materiale, la questione deve essere perciò rimessa necessariamente all’Organo consiliare, mentre deve reputarsi affetta da incompetenza una determinazione di segno negativo sul merito dell’istanza assunta dal Responsabile dell’ufficio comunale preposto al settore della pianificazione urbanistica.
Aggiunge il TAR Milano che ciò non esclude la possibilità per gli uffici comunali di svolgere una funzione di “filtro” nei confronti delle istanze manifestamente inammissibili, ossia non effettivamente dirette alla correzione di errori materiali, ma palesemente volte a ottenere una variante dello strumento urbanistico; laddove, infatti, nonostante la qualificazione formale, la richiesta sia diretta a provocare la modificazione della pianificazione esistente, non gradita al richiedente, essa non può certamente seguire l’iter semplificato previsto dal richiamato articolo 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005; in questi casi è, perciò, coerente con la stessa previsione normativa sopra richiamata che l’inammissibilità dell’istanza venga dichiarata dagli stessi uffici comunali, senza necessità di un pronunciamento dell’Organo consiliare; il predetto “filtro” degli uffici deve, tuttavia, arrestarsi alla qualificazione formale dell’istanza dell’interessato, ossia deve accertare unicamente che quanto allegato sia qualificabile propriamente come un errore materiale in cui sia incorso l’Organo consiliare, ovvero come un errore occorso nella trasposizione della volontà dell’Organo negli elaborati di piano; non spetta, invece, agli uffici comunali – a fronte dell’allegazione di dati idonei a far emergere un potenziale profilo di errore materiale – pronunciarsi nel merito della richiesta di correzione, essendo la relativa competenza rimessa al Consiglio comunale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 884 del 3 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.