La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 154/2018 depositata il 14 maggio 2018, discostandosi da un precedente parere, aderisce all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che ammette la scomputabilità indistinta degli oneri di urbanizzazione indipendentemente dalla natura delle opere di urbanizzazione (primaria o secondaria) realizzate dall’operatore economico. 
La Corte, dopo aver passato in rassegna la normativa relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la funzione che le stesse assolvono, si sofferma in particolare sul contributo dovuto da chi deve costruire, evidenziando che il legislatore non ha mai operato nessuna distinzione in merito.
Infatti, la Corte ricorda che:
- «La distinzione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (e dei connessi oneri), che i comuni ogni cinque anni aggiornano, secondo quanto dispone il comma 5 dell'articolo 16 del TU, sulla base dei "riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale", assume sia nella legislazione risalente, sia nelle più recenti innovazioni, una connotazione che non presenta distinzioni sotto il profilo del trattamento finanziario. In altre parole, la struttura dell'opera da realizzare implica interventi di urbanizzazione di diversa natura, cui è associato un onere a carico dell'operatore, periodicamente rivisto dai comuni in base al loro costo»;
- «L'uniformità sotto il profilo finanziario degli oneri di urbanizzazione condurrebbe il ragionamento sistematico a propendere per l'ammissibilità dello scomputo in maniera indistinta degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora il titolare del permesso di costruire abbia realizzato direttamente opere di urbanizzazioni primarie d'importo maggiore rispetto a quanto dovuto in base ai parametri tabellari».
Una volta introitati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il Comune può, infatti, realizzare indifferentemente opere sia di urbanizzazione primaria che secondaria, senza che sia vincolato a destinare in maniera distinta le somme ad opere di diversa natura in ragione del titolo di riscossione degli oneri.
La Corte prende le mosse da una prospettiva di ordine finanziario per approdare ad una proposizione di scomputabilità indifferenziata degli oneri, dal momento che la norma non prevede nessuna distinzione e richiama nel parere (forse) l’ultima decisione della giurisprudenza amministrativa sull’argomento del TAR Campania, sez. Salerno, n. 179 del 31 gennaio 2017, secondo cui: «Ebbene, va evidenziato, come dedotto in ricorso, che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede, "può ammettersi anche la scomputabilità del valore corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria dall'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, attesa la comune natura giuridica degli oneri di cui trattasi,non ravvisandosi ragioni ostative alla compensazione tra obbligazioni intercorrenti tra i medesimi soggetti e nascenti dal medesimo rapporto convenzionale: difatti lo scomputo, totale o parziale, della quota di contributo dovuta in caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione deve essere effettuato senza distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria,atteso che la mancata distinzione nella sede legislativa specifica (art. 11 1. 28 gennaio 1977 n. 10) delle due categorie di opere vieta all'interprete di introdurre una siffatta distinzione"( cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 11 agosto 2004, n. 3181; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I 02 febbraio 2012 n. 279».
Anche la più recente sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento replica l’orientamento più volte espresso, in forza del quale la legge «non consente alcuna distinzione tra opere di urbanizzarne primaria e secondaria, di guisa che il concessionario ha diritto a che le eccedenze delle opere realizzate per un tipo di urbanizzazione rispetto all’importo del contributo dovuto per quel tipo di opere siano portate in detrazione anche dall’ammontare del contributo dovuto per le opere dell’altro tipo» (Cons. Stato, sez. V, n. 5800 del 21 dicembre 2015).
La distinzione prevista, invece, dalla L.R. n. 12/2005 che impediva la scomputabilità indifferenziata degli oneri, in quanto l’art. 46 sanciva che lo scomputo avvenisse “distintamente” per le opere di urbanizzazione realizzate dall’operatore, è stata soppressa dalla L.R. n. 7/2010.
Con la soppressione dell’avverbio “distintamente” non vi è, pertanto, più nessuna ragione per non consentire lo scomputo indifferenziato degli oneri, in quanto appare evidente che la ratiodella modifica legislativa regionale è stata quella di rendere scomputabile l’importo sostenuto dall’operatore per la realizzazione di qualsiasi tipologia di opere di urbanizzazione e rendere così la disposizione regionale sul punto conforme a quella statale.
Virginia Manzi

La deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 154 resa nell’adunanza del 8 maggio 2018 e depositata il 14 maggio 2018, è consultabile sul sito istituzionale della Corte dei conti al seguente indirizzo.