Precisa il TAR Miano che la legittimazione ad agire non può sopperire alla mancanza dell'altra (e distinta) condizione dell'azione, ovvero l'interesse ad agire: una cosa, infatti, è la speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo, altra è l'interesse ad agire; nell'ambito del processo amministrativo l'interesse a ricorrere deve intendersi caratterizzato dalla presenza dei medesimi requisiti sostanziali che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. ovvero dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
Aggiunge il TAR Milano che sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante; in mancanza di deduzioni specifiche in ordine all'interesse ad agire, ovvero circa l’immediata lesione prodotta dal provvedimento impugnato, la domanda giudiziaria proposta innanzi al giudice amministrativo si traduce in una mera e inammissibile richiesta di ripristino della legalità asseritamente violata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1240 del 10 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.