Il TAR Milano osserva che l’istituto previsto dall’art. 696 bis c.p.c. (“Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite") trova applicazione nel processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno operato all’art. 39, comma 1, c.p.a., ai sensi del quale “per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
Secondo il TAR Milano, la disciplina dettata dal codice di procedura civile con riferimento alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c. si applica, pertanto, al processo amministrativo “compatibilmente” con quanto previsto dal codice del processo amministrativo in materia di consulenza tecnica; al riguardo, l’art. 63, comma 4, c.p.a. dispone che “qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica”; ne consegue che il ricorso alla consulenza tecnica - anche quella preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c. - è consentito unicamente se “indispensabile”.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1269 del 14 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda in argomento anche il decreto presidenziale del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 30 del 4 maggio 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo, che ritiene che l’istanza (o latu sensu il “ricorso” ) di cui all’art. 696 c.p.c. vada comunque notificata.