Il TAR Milano aderisce all’orientamento secondo il quale l’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che sancisce la competenza sindacale in luogo di quella dirigenziale per l’adozione delle ordinanze di avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, va considerata quale norma speciale rispetto all’art. 107 del T.U. n. 267/2000 che affida ai dirigenti i compiti relativi alla gestione delle attribuzioni amministrative dell’ente locale; in quanto norma speciale, l’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 deroga al disposto di quella generale (art. 107 TU Enti Locali) in tema di riparto di competenze interne all’Ente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1011 del 13 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.