Il TAR Milano dà atto che in merito alla natura giuridica del ricorso straordinario la giurisprudenza più recente ne riconosce la natura giurisdizionale e precisa che, poiché per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è necessario il patrocinio di avvocato, deve concludersi per l’esclusione dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini, che è connessa alle esigenze di "assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali".

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1393 in data 1 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.