Secondo il TAR Milano, l’intervenuta scadenza del vincolo espropriativo, per la decorrenza del termine massimo di durata di cui all’art. 9, comma 2, del DPR n. 327/2001, determina l’improcedibilità del ricorso avverso la previsione dello strumento urbanistico che ha imposto il vincolo.
Quanto al profilo delle spese, le stesse, secondo il TAR, devono porsi a carico del Comune resistente, secondo la regola della c.d. soccombenza virtuale, atteso che nel caso di specie il vincolo era già previsto dal PRG ed è stato confermato dal PGT impugnato, senza che l’amministrazione avesse sostanzialmente addotto alcuna concreta ed effettiva motivazione sulla reiterazione: a fronte dell’articolata osservazione al PGT presentata dall’esponente, che chiedeva la soppressione del vincolo, il Comune si era limitato ad una laconica decisione di “non accoglimento” dell’osservazione stessa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1339 del 25 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.