Secondo il TAR Milano è illegittima l’approvazione definitiva di un P.G.T. che non recepisce o quantomeno chiarisce diffusamente e convincentemente le ragioni del mancato adeguamento alle indicazioni e indirizzi prevalenti, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, espressi dalla Regione in fase di valutazione della compatibilità dell’adottato P.G.T. rispetto al P.T.R.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1532 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.