Il Consiglio di Stato afferma che il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al c.p.a. va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.
Concretizzando tale principio nella pratica il Consiglio di Stato precisa: a) se è depositata una memoria alle ore 13:00 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12:00 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15:00 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3136 del 24 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 344 del 7 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo e TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1446 dell'8 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.