Il TAR Milano richiama l’applicabilità del cosiddetto “soccorso istruttorio processuale”, che la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato (cfr. Coniglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975), secondo cui l’aggiudicataria di una gara pubblica, nei cui confronti è stata dedotta l'illegittima ammissione alla gara per carenze della documentazione allegata all'offerta, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta ad ottenere la sua esclusione dalla gara, non deve necessariamente proporre ricorso incidentale ma può limitarsi ad una deduzione difensiva, diretta a dimostrare che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 666 del 9 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.