Il TAR Milano richiama l’applicabilità
del cosiddetto “soccorso istruttorio processuale”, che la più recente
giurisprudenza amministrativa ha elaborato (cfr. Coniglio di Stato,
sez. III, 2 marzo 2017, n. 975), secondo cui l’aggiudicataria di una gara
pubblica, nei cui confronti è stata dedotta l'illegittima ammissione alla gara
per carenze della documentazione allegata all'offerta, per poter validamente
invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di
paralizzare la doglianza diretta ad ottenere la sua esclusione dalla gara, non
deve necessariamente proporre ricorso incidentale ma può limitarsi ad una
deduzione difensiva, diretta a dimostrare che, in ogni caso, sussiste il
possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 666 del 9 marzo
2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente indirizzo.