Il TAR Milano aderisce alla giurisprudenza secondo cui, pur non potendo considerarsi la pubblicazione dell’atto interlocutorio di ammissione quale presupposto di legalità di esso, la piena conoscenza dell’esistenza del provvedimento ammissivo deve intendersi comprensiva anche della conoscenza dei suoi profili di lesività, in rapporto ai vizi concretamente rilevati dalla parte processuale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 792 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

A sua volta il Consiglio di Stato osserva che l'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, previsto dalla trascritta norma, è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura; vero è che la disposizione in parola non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2, e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto - ovvero in mancanza di pubblicazione dell'atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1843 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.