Il TAR Milano aderisce alla giurisprudenza secondo cui, pur
non potendo considerarsi la pubblicazione dell’atto interlocutorio di
ammissione quale presupposto di legalità di esso, la piena conoscenza
dell’esistenza del provvedimento ammissivo deve intendersi comprensiva anche
della conoscenza dei suoi profili di lesività, in rapporto ai vizi
concretamente rilevati dalla parte processuale.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Quarta, n. 792 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
A sua volta il Consiglio di Stato osserva che l'onere di
immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza
attendere l'aggiudicazione, previsto dalla trascritta norma, è ragionevolmente
subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura; vero è che la
disposizione in parola non implica l’assoluta inapplicabilità del generale
principio sancito dagli artt. 41, comma 2, e 120, comma 5, ultima parte, del
c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto - ovvero in mancanza di pubblicazione dell'atto di ammissione
sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da
impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili
che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto
al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
La sentenza del Consiglio di
Stato, Sezione Quinta, n. 1843 del 23 marzo 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.