Con riguardo all’applicabilità della proroga prevista dall’art. 5 della legge regionale lombarda n. 31 del 2014 anche ai documenti di piano scaduti, sostenuta con la circolare regionale del 23 marzo 2015, la Seconda Sezione del TAR Milano, pur prendendo atto anche della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 14 maggio 2015 n. 2424, che ha ritenuto “corretta l’interpretazione secondo cui la proroga valga anche [per] i documenti scaduti prima dell’entrata in vigore della nuova legge, per non rendere altrimenti monca la pianificazione comunale”, conferma l’orientamento espresso dalla Sezione (sentenza 17 ottobre 2017 n. 1985; in precedenza, 7 giugno 2017 n. 1272) e ritiene che l’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2014 non si riferisca ai documenti di piano già scaduti e che, quindi, non possa far rivivere la disciplina contenuta nel previgente documento di piano, ormai definitivamente privo di efficacia.

Aggiunge il TAR Milano che con la legge regionale n. 16 del 2017 è stato altresì modificato il secondo periodo dell’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2014, attribuendo al Consiglio comunale la facoltà di scelta in ordine alla proroga della validità dei documenti di piano già scaduti; pur volendo ritenere, non senza qualche dubbio, la disposizione priva di efficacia retroattiva, dalla stessa si ricava comunque, per il Collegio, la conferma dell’indirizzo seguito dalla Sezione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 734 del 15 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Per un approfondimento sulla sentenza del TAR Lombardia, Milano, II, n. 734 del 2018 e, più in generale, sulla validità e proroga dei documenti di piano secondo la L.R. n. 31 del 2014, si veda il contributo dell'avv. Lorenzo Spallino pubblicato sul sito #PA al seguente indirizzo.