Il Consiglio di Stato precisa che, a norma dell'art. 13-ter delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, il limite dimensionale di sinteticità entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare; la verifica del superamento del limite dimensionale va, comunque, fatta senza tener conto dell'epigrafe dell'atto, della indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità, dell'individuazione dell'atto impugnato e delle conclusioni dell’atto.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2190 in data 11 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.