Secondo il TAR Milano, il deposito telematico di documenti afferenti la notifica del ricorso successivamente al passaggio in decisione della causa da parte del ricorrente non può essere utile alla eventuale ammissibilità del ricorso; ciò in quanto, alla stregua di quanto dispone l'art. 45, comma 3, c.p.a., l'adempimento dell'onere del deposito della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata; pur mancando, nel comma 3 dell'art. 45 c.p.a., una formulazione quale “a pena di decadenza”, o “a pena di inammissibilità”, in presenza di un divieto esplicito per il giudice di “esaminare” le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione, si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, entro il momento ultimo suddetto, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso avviato alla notificazione per mezzo del servizio postale, entro il termine suindicato, comporti l’inammissibilità del gravame.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 783 del 21 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.