Il TAR Milano osserva che l’attività demandata all’Amministrazione per la classificazione acustica si connota in termini ampiamente discrezionali, sia quanto alla delimitazione delle singole zone, sia quanto alla loro classificazione, specialmente in relazione all'individuazione delle classi intermedie; la zonizzazione acustica costituisce, infatti, esercizio di un vero e proprio potere pianificatorio discrezionale, avente lo scopo di migliorare, ove possibile, l’esistente, ma tenendo conto della pianificazione urbanistica, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che sono legittimamente insediati nel territorio; le scelte effettuate dal Comune in subiecta materia, quindi, sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è proprio il preuso del territorio; di guisa che, anche l’eventuale esercizio del potere discrezionale non può che essere esercitato secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza, i quali impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati coinvolti.
Aggiunge il TAR Milano che occorre evitare la suddivisione del territorio a “macchia di leopardo”, trattandosi di esigenza supportata anche da ragioni tecnico-scientifiche, atteso che il rumore, per sua natura, si diffonde da un luogo all’altro, per cui la classificazione acustica deve tener conto degli effetti prodotti dalla rumorosità delle attività antropiche non solo con riguardo alla zona in cui le stesse sono inserite, ma anche delle aree limitrofe, stante il carattere pervasivo e diffusivo del rumore.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 829 del 27 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.