Il TAR Milano afferma che il condono edilizio non introduce una disciplina urbanistica nuova, ma limita i propri effetti sananti al solo manufatto condonato, senza legittimare ulteriori successive edificazioni contra legem e ribadisce che non esiste l’istituto della zonizzazione di fatto, atteso che la classificazione urbanistica di un’area è solamente quella di diritto, quella cioè consacrata in un atto di pianificazione legittimamente approvato; non è, quindi, consentito legittimare ex post una edificazione contrastante con la disciplina di piano, facendo prevalere la situazione illegittima così venutasi a creare su quella che avrebbe dovuto essere realizzata in attuazione della disciplina edilizio-urbanistica e che deve tornare ad essere per effetto del doveroso esercizio dei poteri sanzionatori-ripristinatori.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 760 del 20 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.